(Il testo non riveste carattere di ufficialità)
composta
dai signori:
·
Presidente Cesare RUPERTO
·
Giudici Fernando
SANTOSUOSSO
Massimo VARI
Riccardo CHIEPPA
Gustavo ZAGREBELSKY
Valerio ONIDA
Carlo MEZZANOTTE
Fernanda CONTRI
Guido NEPPI MODONA
Piero Alberto CAPOTOSTI
Annibale MARINI
Giovanni Maria FLICK
ha
pronunciato la seguente
nei
giudizi di legittimità costituzionale degli articoli 2, comma 1, lett. pp),
della legge 30 novembre 1998, n. 419 (Delega al Governo per la
razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale e per l’adozione di un testo
unico in materia di organizzazione e funzionamento del Servizio sanitario
nazionale. Modifiche al d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502), e 15-nonies del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in
materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421),
aggiunto dall’art. 13 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, promossi
con ordinanze emesse il 10 marzo 2000 dal Tribunale amministrativo regionale
per la Campania sui ricorsi riuniti proposti da .. (omissis) .. contro la
Seconda Università degli studi di Napoli ed altri, iscritta al n. 748 del
registro ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 50 prima serie speciale, dell’anno 2000, e il 10 marzo 2000 dal TAR per la
Campania sul ricorso proposto da .. (omissis) .. contro la Seconda Università
degli Studi di Napoli ed altra, iscritta al n. 810 del registro ordinanze 2000
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.1, prima serie
speciale, dell’anno 2001.
Visti
gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito
nella camera di consiglio del 20 giugno 2001 il Giudice relatore Annibale
Marini.
Ritenuto
che il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, con due ordinanze di
contenuto analogo emesse il 10 marzo 2000, ha sollevato, in riferimento agli
artt. 3, 9, 36, 76 e 77 Cost., questione di legittimità costituzionale degli
artt. 2, comma 1, lett. pp), della legge 30 novembre 1998, n. 419 (Delega al
Governo per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale e per
l’adozione di un testo unico in materia di organizzazione e funzionamento del
Servizio sanitario nazionale. Modifiche al d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502), e
15-nonies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della
disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della legge 23 ottobre
1992, n. 421), aggiunto dall’art. 13 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n.
229;
che, ad avviso del rimettente, la previsione di
cessazione dall’attività assistenziale ordinaria “anticipatamente al
raggiungimento dell’età pensionabile dei docenti”, contenuta nell’art. 15-nonies
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, non sarebbe coerente con il
principio del buon andamento sia dell’insegnamento e della ricerca
universitaria che del sistema sanitario;
che tanto la suddetta norma delegata quanto la norma
delegante di cui all’art. 2, comma 1, lett. pp), della legge n. 419 del 1998,
sarebbero poi lesive del principio di eguaglianza di cui all’art. 3 Cost., in
quanto, “nell’intento di privilegiare l’omogeneità dei trattamenti del
personale del Servizio sanitario nazionale e di quello universitario” avrebbero
creato una ingiustificata discriminazione tra docenti, introducendo marcate
differenze di stato giuridico in funzione dell’età, in danno dei docenti
“strutturati”, nell’ambito di una categoria indubbiamente unitaria;
che la norma di delega, sotto altro aspetto, sarebbe
altresì in contrasto con l’art. 76 Cost., per la mancata predeterminazione dei
criteri idonei a definire le modalità ed i termini del nuovo assetto funzionale
dell’attività assistenziale;
che siffatto difetto di predeterminazione dei
criteri direttivi sarebbe poi reso ancor più palese – ad avviso sempre del
rimettente – dal successivo rinvio, da parte del legislatore delegato, ad atti
di normazione secondaria;
che la materia da disciplinare, riguardando
l’individuazione della parte di attività assistenziale da lasciarsi affidata,
ai fini didattici e di ricerca, ai docenti cessati dallo svolgimento delle
attività assistenziali, involgerebbe, infatti, i principi fondamentali relativi
all’istruzione, con riferimento sia all’organizzazione scolastica, di cui le
Università sono parte, sia al diritto di accedervi e di usufruire delle
prestazioni che essa è chiamata a fornire, cosicché la mancata indicazione in
sede legislativa delle linee fondamentali della disciplina si risolverebbe in
una violazione della riserva di legge prevista dagli artt. 33 e 34 della
Costituzione;
che lo strumento convenzionale prescelto non sarebbe
oltretutto idoneo a garantire l’uniformità della disciplina sull’intero
territorio nazionale, con violazione ancora sia della riserva di legge in
materia universitaria, sia dell’art. 97 della Costituzione;
che un’ulteriore lesione dell’art. 97 Cost.
deriverebbe infine, sempre secondo il rimettente, dalla previsione di immediata
cessazione dall’attività assistenziale, pur in difetto della previa
regolamentazione del residuo di attività assistenziale da svolgersi a fini di
didattica, affidata a futuri protocolli di intesa tra le regioni e le
università;
che è intervenuto in entrambi i giudizi il
Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura
generale dello Stato, concludendo per la declaratoria di infondatezza della
questione sulla base delle argomentazioni svolte nell’atto di intervento in
altro giudizio, avente ad oggetto la medesima questione, sollevata dallo stesso
giudice;
che in tale atto, depositato in allegato,
l’Avvocatura innanzitutto osserva come la norma delegante di cui all’art. 2,
comma 1, lett. pp), della legge n. 419 del 1998 espressamente preveda, tra i
principi e criteri direttivi, quello relativo alla definizione delle modalità e
dei termini di riduzione dell’età pensionabile per il personale della dirigenza
dell’area medica dipendente dal Servizio sanitario nazionale nonché, per quanto
riguarda il personale universitario, della cessazione dell’attività
assistenziale, nel rispetto del proprio stato giuridico;
che, ad avviso dell’Avvocatura, siffatto principio,
trasfuso nell’art. 15-nonies aggiunto al decreto legislativo n. 502 del 1992,
non creerebbe alcuna ingiustificata discriminazione nell’ambito della categoria
dei docenti universitari, stante la strumentalità dell’attività assistenziale
rispetto all’attività di didattica e ricerca;
che la disparità di trattamento rispetto agli altri
docenti universitari sarebbe pertanto giustificata dalla obiettiva diversità
delle situazioni a confronto, in relazione all’attribuzione o meno di funzioni
assistenziali, nonché dalla finalità di evitare una disparità di trattamento
tra soggetti, quali i docenti “strutturati” e i primari ospedalieri, che
svolgono le medesime funzioni assistenziali;
che, per quanto riguarda il parametro di cui
all’art. 76 Cost., la parte pubblica rileva infine la completezza dei principi
e criteri direttivi contenuti nella legge delega ed osserva come, in tema di
rapporti tra potestà legislativa e potestà normativa del Governo, la
Costituzione non escluda l’eventualità che un’attività normativa secondaria
possa legittimamente integrare e svolgere in concreto i contenuti sostanziali
previsti dalla normazione primaria.
Considerato
che i giudizi, avendo ad oggetto la medesima questione, vanno riuniti per
essere congiuntamente decisi;
che, con sentenza n. 71 del 2001, questa Corte,
esaminando identica questione, ha già dichiarato l’illegittimità costituzionale
dell’art. 15-nonies, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502
(Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della
legge 23 ottobre 1992, n. 421), aggiunto dall’art. 13 del decreto legislativo 19
giugno 1999, n. 229, proprio “nella parte in cui dispone la cessazione del
personale medico universitario di cui all’art. 102 del decreto del Presidente
della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, dallo svolgimento delle ordinarie
attività assistenziali, nonché dalla direzione delle strutture assistenziali,
al raggiungimento dei limiti massimi di età ivi indicati, in assenza della
stipula dei protocolli d’intesa tra università e regioni previsti dalla stessa
norma ai fini della disciplina delle modalità e dei limiti per l’utilizzazione
del suddetto personale universitario per specifiche attività assistenziali
strettamente connesse all’attività didattica e di ricerca”;
che, pertanto, la questione deve essere dichiarata
manifestamente inammissibile.
Visti
gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo
comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.
LA
CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara
la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale
degli articoli 2, comma 1, lett. pp), della legge 30 novembre 1998, n. 419
(Delega al Governo per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale e
per l’adozione di un testo unico in materia di organizzazione e funzionamento
del Servizio sanitario nazionale. Modifiche al d.lgs. 30 dicembre 1992, n.
502), e 15-nonies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino
della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della legge 23
ottobre 1992, n. 421), aggiunto dall’art. 13 del decreto legislativo 19 giugno
1999, n. 229, sollevate, in riferimento agli articoli 3, 9, 36, 76 e 77 della
Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Campania, con le
ordinanze in epigrafe.
Così
deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta,
il 12 luglio 2001.
Cesare
RUPERTO, Presidente
Annibale
MARINI, Redattore
ORDINANZA
N.303 ANNO 2001 Depositata in Cancelleria il 25 luglio 2001.